BLOG

11 Dic

ECONOMIA DIGITALE E TRASFORMAZIONE SOCIALE

ECONOMIA DIGITALE E TRASFORMAZIONE SOCIALE

Trasformazioni sociali, economiche e tecnologiche raccontate attraverso le testimonianze e i suggerimenti di persone e imprese che hanno cambiato la nostra quotidianità, anticipando il nostro presente. Sono questi i temi affrontati sul palcoscenico di FED 2019, il Forum dell’Economia Digitale, organizzato da Facebook in collaborazione con i Giovani Imprenditori di Confindustria, coinvolgendo più di 30 speaker e un pubblico di oltre 2.000 persone.

La quarta edizione di FED, dal titolo “Be the Change”, è stata aperta da Luca Colombo, Country Director di Facebook Italia e Alessio Rossi, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, alla presenza di Roberta Cocco, Assessore alla Trasformazione Digitale e servizi civici del Comune di Milano. In chiusura, inoltre, prevista la presenza di Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Volti celebri del mondo dell’imprenditoria, della tecnologia e della società civile sono a Milano per stimolare un dibattito aperto su intelligenza artificiale, robotica, competenze digitali, blockchain e fake news, attraverso le tavole rotonde e i talk show moderati da Vittoria Cabello e Nicolò De Devitiis.
Consapevoli che l’innovazione e il cambiamento delle abitudini avvengono anche tramite gli oggetti tecnologici della vita di tutti i giorni, il FED dimostra come spesso le rivoluzioni e l’innovazione nascono da ambizioni, paure e obiettivi sfidanti da raggiungere.

In questo scenario, la capacità di essere innovatori e le competenze digitali rappresentano un requisito imprescindibile per la crescita economica del Paese. Nel 2019 il mercato digitale italiano promette una crescita del 2,5%, per arrivare a un volume totale di 72,2 miliardi di euro. Un trend positivo che continuerà anche nei prossimi due anni, nei quali si prevedono rispettivamente un incremento del 2,8% e un volume totale di 74,2 miliardi di euro nel 2020 e una crescita del 3,1%, con un volume totale di 76,5 miliardi nel 2021.
Lo stimolo di innovatori e digital enabler come quelli che stanno calcando il palcoscenico del FED è sempre più evidente. Nel 2018 in Italia il mobile business è cresciuto del 9,4%, l’IoT del 19,2%, il cloud del 23,6%, la cybersecurity del 12,2%, i dispositivi indossabili del 15,3%, le piattaforme per il web del 13,7%, mentre hanno acquisito consistenza le applicazioni di intelligenza artificiale, big data e blockchain. Questi dati, si stima saranno confermati anche nel 2019.
Nonostante questo nel 2019 l’Italia si è collocata al 26° posto per livello di competenze digitali nell’indice DESI (Indice di digitalizzazione dell’economia e della società) su 28 posizioni. Il livello delle digital skill di base e avanzate degli italiani è, infatti, al di sotto della media UE. Solo il 44% delle persone tra i 16 e i 74 anni possiede competenze digitali di base, contro il 57% nell’UE. Scarsi risultati in termini di competenze digitali si riflettono anche in un minore utilizzo dei servizi online e in una bassa attività di vendita online per le PMI.

“La quarta edizione di FED rappresenta un’occasione di dibattito sui temi del cambiamento e della trasformazione. Le persone e le imprese che hanno condiviso la propria testimonianza, oggi sul palco del FED, incarnano pienamente uno dei valori chiave della nostra azienda “Be bold” che vuole essere un invito a osare e porsi degli obiettivi ambiziosi per conquistare nuovi traguardi e raggiungere dei cambiamenti concreti. – commenta Luca Colombo, Country Director Facebook Italy – Oggi uno dei principali abilitatori del cambiamento è proprio il digitale, settore che si conferma in costante e forte crescita. Per sostenere il suo sviluppo sono, tuttavia, necessarie delle forti competenze digitali: il 90% delle PMI in Italia riconosce infatti che, per la crescita di un’impresa, le competenze digitali sono imprescindibili. Se nei prossimi tre anni il nostro Paese riuscisse ad allineare la diffusione dei digital skill alla media europea, il nostro tessuto sociale e produttivo sarebbe più efficiente, aumenterebbero gli investimenti e l’occupazione e migliorerebbe il tasso di innovazione nelle imprese”.

Intelligenza artificiale e robotica al centro degli interventi di Rita Cucchiara, Direttore Lab Cini AIIS e punto di riferimento per gli studi di Visione Artificiale e Deep Learning nel nostro paese, e delle demo-live di robotica coordinate da Roberto Cingolani, Direttore Scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, considerato uno dei primi 10 inventori innovatori italiani contemporanei. Nel nostro Paese attualmente il mercato dell’Intelligenza artificiale vale 85 milioni di euro, ma ha grandi prospettive di sviluppo.
Fonte di ispirazione per il futuro è l’intervento “Nothing is Impossible” di Valeria Cagnina e Francesco Baldassarre, Co-Founder della scuola di robotica OFpassiON. Valeria, a soli 11 anni, ha costruito il suo primo robot, a 15 è andata con borsa di studio al MIT di Boston, a 16 anni ha fondato la sua scuola di robotica, OFpassiON, basata sul gioco e sul divertimento che oggi, a due anni di distanza, è diventata una vera e propria azienda.

Condividi con ...Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

15 Lug

Trademarks in Italy by Giuseppe Vittorio

I marchi in Italia by Giuseppe Vittorio

Among the enterprise assets, an important role is played by the so called intangibles, which represent every good without physical consistence, but able to be evaluated and create value for the company.

According to the Italian law, we can divide intangibles in three groups: the first is composed by those intangibles that the Civil Code calls “entrepreneur’s distinguishing marks (“segni distintivi dell’impreditore“), including trademark (“marchio“), enterprise name (“ditta”) and sign (“insegna”).

The second group consists in the wide and complex regulation of patents; the last one, finally, is a catch-all group including, for example, the goodwill payed in enterprise transactions.

In this article I will write about the Italian regulation of trademarks, according to the civil and tax law.

First of all, trademarks are regulated in the civil code by articles 2569-2574 and in a dedicated law, D.Lgs. February 10th 2005 n. 30, also called (“Codice della proprietà industriale”) industrial property code.

Trademarks Evaluation

The evaluation of trademarks should be a very careful operation because of its character of intangibility which makes them uncertain.

Many authors have treated this argument writing about different evaluation methods based on cost, market, income option pricing approach.

Most costs methods are related to several analytical techniques like creation, historical, prospective, reproduction, replacement costs and of course they are important for their evaluation.

The reproduction cost and the replacement cost provide a reasonable measure of the value of intangibles with two essential conditions; the first one includes all the costs of the trademark; on the other way the second one reduces it for all forms of obsolescence.

The main step in this approach is putting together these costs because they are resulting from multiple and accumulated expenses and are often closely amalgamated to tangible assets.

The common way includes also the owner’s profit and an entrepreneurial incentive which are difficult to appreciate for intangible assets regarding their more often indistinct nature and their associated uncertainty.

Historical costs may be objective, consistent and reliable, but have some special limitations, because there is often a lack of information for older intangibles.

The historical cost reflects an old situation of prices on a market and adjustments don’t reflect current prices.

To overtake this problem replacement and recreation costs is the best way; therefore, they do not fix the problem of the present required costs of recreating the intangible.

The other face of the coin is that costs in a special aspect should always create value. This depends on the fact that the evaluation of Intangible Assets might also use market or income approaches.

Market methods

Market methods estimate the market value of an Intangible Asset by comparing it to similar intangibles, that have been licensed or sold in recent times.

Market approaches include sales transaction method, relief from royalty method, comparative Income differential method, and market replacement cost method.

Even if their approach depends on available information and reliable transactional data, those methods represent the best way to approach the valuation of Intangibles.

Most intangibles are not traded enough to have a comparable market value; they are more frequently traded with a business, including tangible assets and are difficult to dissociate from, and they may be unique and similar transactions don’t exist.

Then, market cycles, or customer’s special interests, such as strategic or competitive premiums, may introduce distortions, which make essential adjustments on those factors to give importance to the market approach.

One of the most relevant standard of value in market approaches is the “fair” market value, that is usually given by the application of a multiple to the price of the guideline transaction; another essential application of some relevant variable coming from the guideline transaction’s financial statements are the projections of future revenues.

Their choice may be a little subjective because of the different ten elements above, often difficult to collect for trademarks, due to their unique character and their possible lack of marketability.

Income methods consist in two categories, that are the yield capitalization method and the direct capitalization method.

The first one considers the present value of a non constant stream of projected economic income flows over a discrete time period; the second one, otherwise, capitalizes a constant stream of economic income flows, over a specific time period.

These methods, virtually good for any kind of intangible, require however to consider all the critical economic variables associated with intangibles including the income generating capacity, the expected remaining life of the intangible, and the appropriate cost of capital for an investment in the intangible asset, and finally the risk associated with it.

The gain allocation between the intangible and the related tangible asset is necessary for calculating the income generating capacity, but first of all it’s very important to identify clearly the origin and the income production mechanism. Infact the potential sources of incomes of an intangible asset are the same than tangible ones and you may need through the use, ownership or forbearance of use of the intangible.

License agreements typically illustrate the different incomes coming from their respective use or ownership, and are quiet easy to appraise. Forbearance of use, on the other side, generates indirect incomes but it’s much more problematic to evaluate.

The correct appreciation of the expected useful life of the intangible is a second tricky issue.

The number of periodic income flows to be projected depends on the length of the time period of the evaluation, which depends on the duration of the life period. For instance, the conclusion of the income method is very sensitive to variations in remaining useful life when the life estimate is under ten years, and has no effect when the life estimate is above twenty years.

The choice of appropriate capitalization rates is a third important issue in the application of income methods; the two kinds of capitalization rates are yield capitalization rates and direct capitalization rates.

The multiplicity of the variables involved in income approaches may make them hard to process, particularly when the income is indirect.

The most serious limitations that are shared by the cost, market or income approaches lie in the static way they consider Intangibles. They fundamentally consider them as given.

Traditional asset by asset methods do not evaluate intangibles through the risks or opportunities that are embedded in them. Those correspond very often to the most important part of their value, if not to their whole or sole value.

Trademark Civil Regulation

As in every Roman law based country, if your rights on your trademarks have to be recognized in Italy, they have to be registered as soon as possible.

Registration gives you all the rights related to the mark for ten years from the presentation to the office, with the possibility of renovation every ten years.

As well known, there are many ways to get a trademark:

  1. Purchase, with or without separation of the intangible from the related enterprise;
  2. Self creation, spending money and other resources from the enterprise and capitalizing these costs. Of course you cannot include costs for R&D or advertising, but only the direct expenses due to the trademark production.
  3. Licence, after paying a royalty;
  4. Free licence.

According to the national accounting standard (principio contabile CNDCR) n. 24, marks have to be put in the balance sheet if acquired before paying. Once accounted, mark can be subject to amortization as every perishable asset.

The amortization follows the rule of “useful life” of the intangible, generally related, for trademarks, to the exclusive trading of the product; for the so called “institutional marks”, as enterprise names, the amortization period is not superior to twenty years.

Every year the trademark owner has to check his intangible value and compare it with the accounting value. According to article 2427, n.3-bis, of the Civil code, devaluation is compulsory if market value goes down the accounting value; in this case the owner must change the amortization rates and explain this operation in the integrative note following the balance sheet.

Trademark Tax Regulation

The Italian tax law for trademark amortization is different than civil regulation on the same subject.

According to article 103 of TUIR (direct taxation law), amortization period for trademarks must not be inferior to 18 years; this means that every year the amortization rate has not to exceed 1/18 of the historical cost of the trademark.

The civil law impose the choice of the amortization rate according to the useful life of the mark and this period is often different than the 18 years indicated by the tax law.

Instead of what happens in the Anglo-Saxon countries, in Italy entrepreneurs have to present every year only one balance sheet, showing both civil and tax gains.

When useful life is inferior than 18 years, in the balance sheet will be indicated an amortization rate accorded to the useful life, but the difference with the fiscal rate must be added (ripreso) to the taxable revenue; this operation will be done till the end of the useful life of the trademark, when the sum of the anticipated taxes payed because of the difference added, will be deducted every year until the 18th year after the trademark registration.

A simple example makes easier to understand. A company got a trademark with a useful life of 10 years and payed € 1,800; the first year the amortization rate in the balance sheet amount € 180, but the maximum fiscal deduction is € 100. The difference of € 80 is not deductable, so has to be added to the taxable revenue.

At the 11th year, when civil amortization is over, a sum of € 100 will be deducted from the taxable revenue every year till the 18th year.

Of course, the opposite situation is possible. When useful life is superior than 18 years, the fiscal deduction amounts to the civil one, until the 18th year, when the difference become lost.

The former Economics and Treasure Mr. Giulio Tremonti introduced in 2005 the principle for which it is possible to clean up the balance sheet (“disinquinamento fiscale” from the fiscal distortions.

This mechanism is applied in trademarks through a complex accounting tool called extra accounting amortization in the Tax form “Unico”.

This tool is used to show in the EC part of the annual tax form the difference between the civil amortization and the fiscal amortization.

Italy: Trademarks In Italy

Last Updated: 5 October 2006

Article by Giuseppe Vittorio

Among the enterprise assets, an important role is played by the so called intangibles, which represent every good without physical consistence, but able to be evaluated and create value for the company.

According to the Italian law, we can divide intangibles in three groups: the first is composed by those intangibles that the Civil Code calls “entrepreneur’s distinguishing marks (“segni distintivi dell’impreditore“), including trademark (“marchio“), enterprise name (“ditta”) and sign (“insegna”).

The second group consists in the wide and complex regulation of patents; the last one, finally, is a catch-all group including, for example, the goodwill payed in enterprise transactions.

In this article I will write about the Italian regulation of trademarks, according to the civil and tax law.

First of all, trademarks are regulated in the civil code by articles 2569-2574 and in a dedicated law, D.Lgs. February 10th 2005 n. 30, also called (“Codice della proprietà industriale”) industrial property code.

Trademarks Evaluation

The evaluation of trademarks should be a very careful operation because of its character of intangibility which makes them uncertain.

Many authors have treated this argument writing about different evaluation methods based on cost, market, income option pricing approach.

Most costs methods are related to several analytical techniques like creation, historical, prospective, reproduction, replacement costs and of course they are important for their evaluation.

The reproduction cost and the replacement cost provide a reasonable measure of the value of intangibles with two essential conditions; the first one includes all the costs of the trademark; on the other way the second one reduces it for all forms of obsolescence.

The main step in this approach is putting together these costs because they are resulting from multiple and accumulated expenses and are often closely amalgamated to tangible assets.

The common way includes also the owner’s profit and an entrepreneurial incentive which are difficult to appreciate for intangible assets regarding their more often indistinct nature and their associated uncertainty.

Historical costs may be objective, consistent and reliable, but have some special limitations, because there is often a lack of information for older intangibles.

The historical cost reflects an old situation of prices on a market and adjustments don’t reflect current prices.

To overtake this problem replacement and recreation costs is the best way; therefore, they do not fix the problem of the present required costs of recreating the intangible.

The other face of the coin is that costs in a special aspect should always create value. This depends on the fact that the evaluation of Intangible Assets might also use market or income approaches.

Market methods

Market methods estimate the market value of an Intangible Asset by comparing it to similar intangibles, that have been licensed or sold in recent times.

Market approaches include sales transaction method, relief from royalty method, comparative Income differential method, and market replacement cost method.

Even if their approach depends on available information and reliable transactional data, those methods represent the best way to approach the valuation of Intangibles.

Most intangibles are not traded enough to have a comparable market value; they are more frequently traded with a business, including tangible assets and are difficult to dissociate from, and they may be unique and similar transactions don’t exist.

Then, market cycles, or customer’s special interests, such as strategic or competitive premiums, may introduce distortions, which make essential adjustments on those factors to give importance to the market approach.

One of the most relevant standard of value in market approaches is the “fair” market value, that is usually given by the application of a multiple to the price of the guideline transaction; another essential application of some relevant variable coming from the guideline transaction’s financial statements are the projections of future revenues.

Their choice may be a little subjective because of the different ten elements above, often difficult to collect for trademarks, due to their unique character and their possible lack of marketability.

Income methods consist in two categories, that are the yield capitalization method and the direct capitalization method.

The first one considers the present value of a non constant stream of projected economic income flows over a discrete time period; the second one, otherwise, capitalizes a constant stream of economic income flows, over a specific time period.

These methods, virtually good for any kind of intangible, require however to consider all the critical economic variables associated with intangibles including the income generating capacity, the expected remaining life of the intangible, and the appropriate cost of capital for an investment in the intangible asset, and finally the risk associated with it.

The gain allocation between the intangible and the related tangible asset is necessary for calculating the income generating capacity, but first of all it’s very important to identify clearly the origin and the income production mechanism. Infact the potential sources of incomes of an intangible asset are the same than tangible ones and you may need through the use, ownership or forbearance of use of the intangible.

License agreements typically illustrate the different incomes coming from their respective use or ownership, and are quiet easy to appraise. Forbearance of use, on the other side, generates indirect incomes but it’s much more problematic to evaluate.

The correct appreciation of the expected useful life of the intangible is a second tricky issue.

The number of periodic income flows to be projected depends on the length of the time period of the evaluation, which depends on the duration of the life period. For instance, the conclusion of the income method is very sensitive to variations in remaining useful life when the life estimate is under ten years, and has no effect when the life estimate is above twenty years.

The choice of appropriate capitalization rates is a third important issue in the application of income methods; the two kinds of capitalization rates are yield capitalization rates and direct capitalization rates.

The multiplicity of the variables involved in income approaches may make them hard to process, particularly when the income is indirect.

The most serious limitations that are shared by the cost, market or income approaches lie in the static way they consider Intangibles. They fundamentally consider them as given.

Traditional asset by asset methods do not evaluate intangibles through the risks or opportunities that are embedded in them. Those correspond very often to the most important part of their value, if not to their whole or sole value.

Trademark Civil Regulation

As in every Roman law based country, if your rights on your trademarks have to be recognized in Italy, they have to be registered as soon as possible.

Registration gives you all the rights related to the mark for ten years from the presentation to the office, with the possibility of renovation every ten years.

As well known, there are many ways to get a trademark:

  1. Purchase, with or without separation of the intangible from the related enterprise;
  2. Self creation, spending money and other resources from the enterprise and capitalizing these costs. Of course you cannot include costs for R&D or advertising, but only the direct expenses due to the trademark production.
  3. Licence, after paying a royalty;
  4. Free licence.

According to the national accounting standard (principio contabile CNDCR) n. 24, marks have to be put in the balance sheet if acquired before paying. Once accounted, mark can be subject to amortization as every perishable asset.

The amortization follows the rule of “useful life” of the intangible, generally related, for trademarks, to the exclusive trading of the product; for the so called “institutional marks”, as enterprise names, the amortization period is not superior to twenty years.

Every year the trademark owner has to check his intangible value and compare it with the accounting value. According to article 2427, n.3-bis, of the Civil code, devaluation is compulsory if market value goes down the accounting value; in this case the owner must change the amortization rates and explain this operation in the integrative note following the balance sheet.

Trademark Tax Regulation

The Italian tax law for trademark amortization is different than civil regulation on the same subject.

According to article 103 of TUIR (direct taxation law), amortization period for trademarks must not be inferior to 18 years; this means that every year the amortization rate has not to exceed 1/18 of the historical cost of the trademark.

The civil law impose the choice of the amortization rate according to the useful life of the mark and this period is often different than the 18 years indicated by the tax law.

Instead of what happens in the Anglo-Saxon countries, in Italy entrepreneurs have to present every year only one balance sheet, showing both civil and tax gains.

When useful life is inferior than 18 years, in the balance sheet will be indicated an amortization rate accorded to the useful life, but the difference with the fiscal rate must be added (ripreso) to the taxable revenue; this operation will be done till the end of the useful life of the trademark, when the sum of the anticipated taxes payed because of the difference added, will be deducted every year until the 18th year after the trademark registration.

A simple example makes easier to understand. A company got a trademark with a useful life of 10 years and payed € 1,800; the first year the amortization rate in the balance sheet amount € 180, but the maximum fiscal deduction is € 100. The difference of € 80 is not deductable, so has to be added to the taxable revenue.

At the 11th year, when civil amortization is over, a sum of € 100 will be deducted from the taxable revenue every year till the 18th year.

Of course, the opposite situation is possible. When useful life is superior than 18 years, the fiscal deduction amounts to the civil one, until the 18th year, when the difference become lost.

The former Economics and Treasure Mr. Giulio Tremonti introduced in 2005 the principle for which it is possible to clean up the balance sheet (“disinquinamento fiscale” from the fiscal distortions.

This mechanism is applied in trademarks through a complex accounting tool called extra accounting amortization in the Tax form “Unico”.

This tool is used to show in the EC part of the annual tax form the difference between the civil amortization and the fiscal amortization.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. A specialist advice should be given for your special circumstance

Condividi con ...Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

12 Apr

Economia digitale attuale e “bolla Internet”​ primi anni 2000

Con questo breve articolo si vuol mettere in evidenza il fenomeno epocale dell’economia digitale nata un tempo come new economy ai primi anni 2000 come bolla “virtuale” ed ora assorbita dalla rivoluzione digitale che i media stanno ormai riversando nella vita di ogni giorno. La new economy ci ricorda che solo circa 20 anni fa aziende che in pochi giorni assumevano quotazioni molto elevate rispetto a valori effettivi, e collegate a valori esagerati rispetto ai valori contabili effettivi da esse rappresentati.

Oggi invece un’economia innovativa digitale basata su tecnologie informatiche avrebbe un’estensione più ampia rispetto a quella della rete, con l’utilizzo di nuove tecnologie produttive, migliori condizioni di lavoro, nuovi modelli di business ed un una migliore produttività degli impianti.

Tale sviluppo generale di business, potrebbe tonificare il Pil italiano in un momento in cui sembra appiattito da eventi contingenti collegati all’estero e ad un momento di difficoltà generale dell’economia che fa fatica a librarsi verso l’alto dopo gli eventi della nota crisi finanziaria americana dei subprime degli anni 2006/2008, poi diffusasi a macchia d’olio anche nel nostro continente.

Secondo le stime espresse presso il rapporto Digitalizing Europe, il Pil dell’Unione Europea potrebbe essere implementato di 415 miliardi l’anno nei prossimi anni con proiezioni riviste in modo significativo.

Inoltre le tecnologie digitali dovrebbero essere completamente adottate per la gestione della comunicazione e dei dati ad essa connessi. I dati e le informazioni dovrebbero diventare il supporto strategico aziendale.

Tuttavia allo stato attuale si fa notare che secondo alcune ricerche la maggior parte delle aziende non sta ancora lavorando in questa direzione e non sarebbe dotata delle competenze per innestare tali processi nell’economia attuale.

Finanza, salute e manufacturing sarebbero fra i settori considerati più positivamente in termini di sviluppo dell’economia digitale. Fra le direzioni importanti sulle quali si dovrebbe incidere la prima fa riferimento all’uso dei dati e alla potenza di calcolo, connessa alla centralizzazione delle informazioni. Quindi una volta che i dati fossero raccolti, sarebbe necessario fare emergere il valore ad essi riferito. In terzo luogo sarebbe importante che l’uomo e la macchina potessero interagire fra di loro, con l’utilizzo di interfacce sensibili. Infine  potremmo citare la stampa 3D, le comunicazioni, le tecnologie innovative tese a utilizzare l’energia, con diminuzione di costi e miglioramento delle eventuali perfomance aziendali, per l’applicazione di esse all’economia reale.

Condividi con ...Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

12 Apr

Applicazioni pratiche, Blockchain

La Blockchain ed alcune applicazioni pratiche

 Si pensi fra gli esempi eclatanti di applicazioni pratiche di una blockchain alle catene di approvigionamento,  per cui sono essenziali i nodi che possano consentire di spostare i prodotti dalla fabbrica al punto vendita.

In questo modo le transazioni derivanti dalla produzione fino al settore commerciale potrebbero essere documentate in un registro che potrebbe  contenere dati con parametri di maggiore affidabilità rispetto a quelli cartacei.

Anche la gestione dei finanziamenti e dei prestiti lungo la catena degli approvigionamenti delle aziende potrebbe avere giovamento  con lo sfruttamento della digitalizzazione delle fatture.

Le elezioni richiedono l’autenticazione dell’identità degli elettori, la conservazione in sicurezza dei registri e un’attività di spoglio e conteggio assolutamente trasparente per determinare il vincitore. Le blockchain potrebbero  servire come strumento da utilizzare per il  conteggio dei voti in modalità certa, conferendo il  requisito della correttezza con la tracciabilità di essi   grazie ai  database distribuiti delle blockchain.

Le   vendite commerciali di auto ed il finanziamento connesso

 Alte applicazioni ventilate potrebbero essere l’utilizzo del ledger per la compravendita di automobili in un leasing che potrebbe essere inserito in un registro pubblico.

Un processo  di questo tipo potrebbe dare luogo alla concessione in leasing di un’auto in modo automatico senza l’intervento di un operatore. In questo caso, un cliente   dopo aver scelto un modello di automobile,  potrebbe immettere direttamente la transazione sul registro pubblico delle blockchain.

Il contratto di locazione  verrebbe inserito in un libro mastro come il Distributed Ledger, come descritto precedentemente,  con  le informazioni  del contratto dell’automobile da acquistare con locazione finanziaria.

 Testamenti ed eredità

I testamenti sono un tipico contratto che può avere delle applicazioni pratiche alla tecnologia blockchain. Infatti, molto spesso le vertenze dei tribunali sono associate a problematiche connesse all’effettività della volontà della persona che ha scritto il testamento. La  blockchain potrebbe essere utilizzata per conferire certezza  a diritti detenuti dal defunto in modo sicuro. Quindi, si potrebbero avere un insieme di dati storici immodificabili da utilizzare  in modo congruo dai legali impegnati alla ricostruzione dei diritti connessi al patrimonio ed ai diritti effettivi del de cuius. Tutta la documentazione cartacea storica verrebbe in certo qual modo superata dall’utilizzo di dati inseriti nel ledger in modo inequivocabile.

Infine, pur non essendo l’articolo esaustivo di  tutte le possibili applicazioni della Bockchain ho cercato di esporre  il tema in modo di approfondire quanto permetta di capire che cosa sia questo strumento tecnologico innovativo, dando linfa ad un tema di indubbio interesse per tanti professionisti.

Giuseppe Vittorio – info@studiovittorio.net – Milano

Condividi con ...Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

12 Apr

La blockchain

Con l’articolo presente si vuole descrivere una struttura a rete composta di blocchi a catena volta  a riflettersi nell’ economia digitale  sia nella finanza  negli  investimenti che per i pagamenti delle transazioni, ma applicabile anche a molti altri settori di cui nella presente sintesi.

La Bockchain in breve

Ab origine un decennio fa  era stato immaginato da Satoshi Nakamoto  un sistema finanziario alternativo a quello attuale dipendente da un’autorità centrale che permettesse il contatto diretto fra gli utenti in modo semplice senza costi significativi di transazione.

In tal modo tale sistema finanziario sembrava voler essere ridisegnato perché potesse funzionare con una valenza di indipendenza degli utenti che cosi’ effettuavano il controllo delle operazioni poste in essere in modo strettamente interdipendente.

Tale sistema veniva utilizzato inizialmente per garantire la correttezza delle informazioni relative alle criptovalute.

In particolare tale sistema era dato dalla blockchain, una rete basata su blocchi interconnessi e tutti identici con un meccanismo volto ad evitare che i blocchi subissero variazioni nel tempo.

La rete composta da nodi era una sorta di libro mastro che consentiva di annotare tutte le informazioni degli scambi di criptovaluta.

Non esisteva un controllo centrale di tale rete denominata “blockchain” ma essa conteneva  tutte le informazioni per via anonima su ogni transazione effettuata e sulla situazione di tutti i portafogli eventuali  di critpovalute.

I requisiti base di tale libro mastro erano identificati nella trasparenza, sicurezza immutabilità dei dati in essa transitati e nel consenso degli utenti che la utilizzavano.

Uno degli obbiettivi riposti nell’uso della blockchain era quello di un controllo decentralizzato della rete di utenti fra i quali ogni volta che uno nuovo fosse entrato nella rete per mettere in atto una transazione riceveva il controllo indiretto di tutti gli utenti collegati fra di loro.

In pratica la transazione del nuovo utente veniva validata con la sua firma digitale.

Ogni partecipante alla blockchain poteva entro pochi secondi verificare la transazione avendo egli stesso una chiave pubblica.

Il blocco e la transazione venivano verificate dalla rete degli utenti.

Dopo la verifica del blocco questo si aggiungeva alla blockchain.

Il concetto di validazione di una transazione puo’ servire per comprendere che l’archivio costruito dopo l’accesso dell’ultima transazione assume il carattere di immutabilità e di sicurezza dopo che il blocco e’ stato chiuso secondo il processo sopra descritto.

Dopo aver fatto una spiegazione sintetica del processo di validazione di una transazione all’interno della blockchain vorrei, invece, esaminare il tema in modo più approfondito indicando i vari step del caricamento dei nodi della blockchain, arrivando poi ad indicarne delle applicazioni pratiche nel mondo dell’economia digitale in forte crescita e sviluppo.

 I mastri distribuiti ovvero i “distributed ledger” e la blockchain

Con il progredire della blockchain infatti i libri mastro relativi all’archiviazione dei dati possono a questo punto essere caratterizzati dalla criptografia e dallo sviluppo di algoritmi di controllo che introducono a questo punto il concetto di  “Distributed Ledgers Technology” (DLT) ovvero di “libri mastro distribuiti”.

I  libri mastro di cui sopra ovvero i “DLT” permettono agli utenti il caricamento, e il controllo degli stessi secondo un approccio decentralizzato da parte di tutti gli utenti.

Tali DLT permettono, quindi, di creare dei network in cui ciascun utente ha il compito di gestire un nodo della rete sotto il controllo ed il consenso degli altri nodi, che vengono cosi’ aggiornati da ogni utente secondo una modalità indipendente.

Di conseguenza  ogni utente puo’  controllare ogni transazione che sta per entrare nel processo di validazione essendo verificata  e condivisa da un numero consistente di utenti della rete.

Ogni nodo dovrà avere un consenso sulle attività  svolte e sulla loro realizzazione.

La blockchain appartiene alla categoria delle tecnologie Distributed Ledger in cui i suddetti i DLT costituiscono dei sistemi  di  un registro distribuito, che consente di effettuare delle modifiche da parte di più nodi di una rete.

I vari tipi di registro mastro distribuito ovvero DLT si differenziano nel modo con cui si attua  il controllo delle attività di scrittura sul Registro con il consenso fondamentale degli utenti per la validazione del Distributed Ledger.

Quindi, tali registri vengono attivati dopo aver ricevuto il consenso di ogni nodo della rete per ogni operazione in esso contenuta e controllata. Dopo l’attività di controllo sopra espressa ogni operazione rimane non modificabile  su ogni singolo nodo.

Le tecnologie sopra descritte di “ledger” hanno bisogno di una rete “peer to peer”  e di  algoritmi per raccogliere il consenso delle operazioni che sono state vagliate.

In funzione del tipo di consenso della rete si vanno a determinare  mastri distribuiti ovvero Distributed Ledger di matrice pubblica o privata

Blockchain di tipo pubblico

 Le blockchain di tipo pubblico di cui l’esempio più famoso e diffuso è rappresentato dalla Blockchain di criptovalute, quali i Bitcoin,  sono aperte e non hanno una “proprietà” o un utente di riferimento e sono strutturate senza alcun tipo di controllo.

In questo tipo di  blockchain ciascuno utente può conferire il proprio contributo  implementando i dati su un Ledger ( Libro mastro)  e tenere le copie di tutte le attività che sono state effettuate con il requisito dell’immodificabilità e   con il consenso della rete.

Le stesse possono essere utilizzate come database globale per tutti quei documenti che hanno la necessità di essere assolutamente immutabili nel tempo a meno di aggiornamenti che richiedono la massima sicurezza in termini di consenso, come potrebbe essere nel caso di contratti di proprietà o i testamenti.

 Le Blockchain di tipo privato per le imprese

Le blockchain di tipo privato possono invece essere controllate, avendo dunque, una proprietà.

Tali  blockchain  ovvero permissioned ledgers prevedono che venga dato  il permesso, presentando uno o più utenti che hanno il ruolo di validatore del network.

Quando un nuovo dato o record viene aggiunto il sistema di approvazione non è vincolato alla maggioranza dei partecipanti alla Blockchain, bensì a un numero limitato di utenti che sono definibili come “Trusted”.

Questo tipo di Blockchain può essere utilizzato da istituzioni, imprese di dimensioni notevoli che devono gestire filiere con numerosi utenti, imprese che devono gestire fornitori e subfornitori, banche, società di servizi, operatori nell’ambito del dettaglio. In questo caso tali Blockchain di tipo privato (Permissioned) permettono di aggiornare i dati di piu’ utenti che possono operare in modo indipendente, ma con un controllo particolare riferito a coloro che hanno una specifica autorizzazione.

Permettono, quindi, di definire speciali regole per l’accesso e la visibilità di tutti i dati.

 

Giuseppe Vittorio – info@studiovittorio.net – Milano

Condividi con ...Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

Aspetti civilistici della riduzione del capitale ex artt.2445-2446-2447 c.c.

 a) Riduzione del capitale esuberante; b) Riduzione del capitale per perdite

 a) Riduzione del capitale esuberante

 L’art. 2445 c.c.  disciplina l’ipotesi della riduzione del capitale per  esuberanza rispetto all’oggetto sociale con una serie di cautele relative alle modalita’ di attuazione della delibera assembleare, ai limiti quantitativi della riduzione,  garantendo il diritto di informazione dei soci e quello di tutela dei terzi.A differenza del caso ex artt. 2446 -2447 c.c., la fattispecie di cui all’art. 2445 c.c. rappresenta  una riduzione  reale  del capitale e costituisce deroga al principio generale  per cui la societa’ non  puo’  resti-tuire ai soci i conferimenti eseguiti o liberarli dall’obbligo di effettuare quelli promessi sin quando la societa’ rimane in vita.

Detta deroga fa riferimento ad una serie di cautele sostanziali e procedimentali che si cerchera’ di analizzare secondo i diversi orientamenti  della giurisprudenza e      della dottrina.

In linea generale il concetto di esuberanza del capitale riguarda il fatto che durante la vita dell’impresa si puo‘ verificare una sproporzione del capitale sociale propriamente detto rispetto a quello necessario per  conseguire l’oggetto sociale.

Mentre il capitale rappresenta un elemento fisso e contabilmente certo l’entita’    del  patrimonio netto della societa’  e’ collegata alla mutabilita’ del ciclo economico della societa’ e alle scelte discrezionali degli amministratori  di remunerare in maniera piu’ o meno intensa l’investimento dei soci.

E’ stato osservato come nel termine capitale sociale non siano compresi altri elementi come “le disponibilta’ finanziarie, le riserve ed  altri fondi  esistenti    in        bilancio” poiche’ il capitale ricopre la funzione di garanzia  a tutela dei creditori della societa’ oltre quella di integrare i mezzi per la continuazione dell’esercizio dell’impresa (*).

 Infatti solo i valori dell’attivo di importo pari all’entita’ del capitale sociale costitui-scono la garanzia effettiva per i creditori, proprio a causa dei vincoli di destinazione  che gravano sul capitale sociale (**).

Si vuol rilevare  come il capitale sociale risulti esuberante dove  ecceda    il   normale fabbisogno di una societa’ in relazione all’attivita’ concretamente svolta tenuto conto anche dei possibili e ragionevoli suoi sviluppi nel   breve  termine:   la      valutazione dell’esuberanza deve essere riferibile all’attivita’ che l’attivita’ svolgera’  con ragione- vole certezza   dopo la diminuzione del capitale deliberata  dall’assemblea e   non   a quella desumibile dall’atto costitutivo della societa’.

(*)Nobili R. Spolidoro M.S. La riduzione del capitale  in “Trattato delle societa’ per azioni”, diretto da Colombo G.E. e da Portale G.B., Torino 1993, vol. VIII pag. 197 ss.

(**) Manzini A. Commento a Decreto Tribunale di Torino , Sez, I civ.  14.12.1999, in Diritto e Pratica delle Societa’ n. 3 del 21.02.2000, Il Sole 24 Ore Pirola, pag.61 ss.;

in Giurisprudenza si segnalano: Tribunale  di Cassino 6 maggio 1997 in Le Societa’ , 1997, 10 pagg.1176 ss.

Secondo l’orientamento  della  giurisprudenza per “oggetto sociale”  si deve intendere  l’attivita’ economica  effettivamente esercitata   dalla societa’ e non quanto    espresso astrattamente dall’atto costitutivo; inoltre e’ stato chiarito che  la riduzione del capi-tale per esuberanza  deve rispondere a specifiche esigenze della societa’ ,esigenze che saranno accertate tramite un giudizio tecnico  che ritenga adeguata l’entita’ del capitale sociale e  il conseguimento effettivo dell’oggetto sociale..

La valutazione dell’esuberanza del capitale sociale rispetto all’oggetto sociale  non rappresenta un dato di valore assoluto ma un concetto relativo da valutare caso per caso  in relazione alle dimensioni assunte dalla societa’, ai suoi programmi, alle attivita’ in corso di attuazione, agli obbiettivi fissati.

La valutazione prospettica di un capitale eccessivo  condizionera’ il giudizio di legit-timita’  della delibera ed escludera’  il collegamento ad  altri    parametri,   quali   un ridimensionamento contingente e transitorio delle attivita’   sociali , un   eccesso di liquidita’ di cassa , la decisione di sopprimere il collegio sindacale nelle S.r.l.  o altre circostanze che non importano  alcuna connessione   con l’oggetto sociale.

Quindi di volta in volta dovranno essere rilevati e valutati alcuni fatti gestionali, che non rappresentino situazioni di mercato contingenti o transitorie vicende aziendali, ma che costituiscano un organico programma imprenditoriale  proposto alla  compa-gine sociale in un dato momento(*).

In ogni caso quando la valutazione della congruita’ del capitale  sociale nominale e il conseguimento dell’oggetto sociale  importino la diminuzione del capitale, si  potra’ affermare che “la liberta’ di autodeterminazione dei soci incontrera’ il limite   della necessaria ricorrenza del presupposto della riduzione volontaria, costituita    dalla esuberanza  definibile come sopravvenuta eccedenza di mezzi propri vincolati     a capitale in rapporto all’oggetto sociale (**).

Si ritiene, comunque,che non possano configurare la riduzione del capitale ex   art. 2445 c.c. l’eccesso di liquidita’ e la temporanea previsione della societa’ di non intraprendere nuove iniziative produttive.

La liquidita’ di cassa e’ elemento patrimoniale ben diverso dal capitale e con esso non confondibile, mentre la temporanea inattivita’ e’ parimenti non rilevante “posto   che trattasi di situazione di fatto , per definizione transeunte , che non modifica  il concre-to oggetto cui tende l’attiivita’ sociale”.

Quindi, “l’inattivita’ e’ una mera scelta gestionale  destinata a risolversi ed allora l’oggetto sociale   rimane inalterato sicche’ col riferimento alla temporanea inattivita’ non si fornisce  idonea giustificazione  della ragione per cui il capitale sia diventato esuberante, oppure l’inattivita’  e’ decisione definitiva ed allora la societa’ va posta in liquidazione” senza possibilita’ alcuna di anticipare  l’esito di questa riducendo il capitale preventivamente.

(*) Tribunale di Cassino 1989 in Le Societa’ 1989,12, pag.1301; Appello di Milano 15.12.1988, in Le Societa’ 1989, 3, pag.300;  Tantini G. Riflessioni in tema di  riduzione  del capitale sociale per esuberanza  (ed oggetto sociale ) in Giur. Comm., 1977,II, pagg.72-76.

(**)  Rovelli presupposti per la riduzione del capitale per esuberanza , in Le Societa’ 1993, pag. 513 s.s.

b) Riduzione del capitale per  perdite ex artt. 2446-2447 c.c.

 Art. 2446 c.c. 

 In caso di perdite superiori ad un terzo del capitale, gli amministratori hanno l’obbligo ex art. 2446-2447 c.c. di prendere i  seguenti provvedimenti:

  • convocare l’assemblea senza indugio per gli opportuni provvedimenti, quando il capitale risulti diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite;
  • di redigere una relazione sulla situazione patrimoniale della societa’ che tenga conto delle osservazioni effettuate dal collegio sindacale;
  • di fare in modo che una copia della relazione e delle suddette osservazioni resti depositata nella sede della societa’ negli otto giorni che  precedono l’assemblea, per dare modo ai soci di prenderne visione;
  • di sottoporre relazioni ed osservazioni all’esame dell’assemblea.

L’assemblea dopo aver esaminato la relazione degli amministratori e   valutate       le osservazioni del collegio sindacale, potra’:

  • ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate e deliberare intorno alla messa in liquidazione della societa’;
  • rinviare la decisione sugli opportuni provvedimenti da intraprendere all’esercizio successivo,

se vi sono elementi tali che possano contribuire ad un miglioramento della situazione;

Qualora la perdita non dovesse diminuire a un valore inferiore di un terzo      entro l’esercizio successivo, l’assemblea ordinaria che approva il bilancio di tale esercizio dovra’ ridurre il capitale in proporzione alle perdite  accertate.

In caso che l’assemblea non provveda a tale compito, gli amministratori e i sindaci hanno l’obbligo di chiedere al Tribunale che venga disposta tale riduzione in ragione delle perdite risultanti in bilancio.

Se entro l’esercizio successivo la perdita non si e‘ ridotta a meno di un terzo. L’assemblea ordinaria che approva il bilancio di tale esercizio dovra’      ridurre     il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Se l’assemblea non provvede alla riduzione del capitale, gli amministratori e i sindaci hanno l’obbligo di chiedere al Tribunale “ che venga disposta tale riduzione in ragione delle perdite risultanti in bilancio”.

Opportuni provvedimenti degli amministratori

 In caso di perdite superiori  ad un terzo del capitale,gli amministratori devono convo-care immediatamente l’assemblea dei soci; anche  durante l’esercizio sociale uno dei loro compiti piu’ rilevanti nell’ambito del mandato fiduciario di amministratori, sara’  quello   di percepire eventuali perdite che vanno ad intaccare il capitale.

In questo senso,  essendo  obbligo degli amministratori      quello    di     vigilare     sul-l’andamento della gestione sociale come disposto dal 2^ comma dell’art.2392 c.c., essi devono poter avere una   percezione della perdita effettiva in ogni momento  della vita sociale; cio‘ si  riferisce in ogni caso  ad un atteggiamnerto di urgenza inteso in senso “ragionevole” (Trib. Milano 1.07.1976, in Giur. Comm.,1977, II).

E’ chiaro che nella vita dell’impresa vi possano essere alcune perdite di   natura occa-sionale che possono essere assorbite nell’ambito  di  un  periodo  ristretto, come  nel  caso  delle  attivita’  industriali  che   risentono dell’interruzione della produzione nel periodo estivo;  in altri casi puo’ capitare che  vi siano  perdite consistenti e continua-tive nel primo periodo di attivita’, come per le aziende che effettuano  investimenti in “knowhow”  in modo massiccio e  che impongono, invece, notevoli iniezioni di  liqui-dita’.

Si impone, quindi,  anche ai fini pratici  un  atteggiamento     degli      amministratori sempre vigile nei confronti di eventuali  perdite in corso d’anno o ad altre verificatesi  in corso di approvazione del bilancio, per evitare che un ritardo    non     proprio desi- derato si traduca in una  eventuale azione di responsabilita’ ex art. 2392 c.c., nonche’ nell’applicazione delle sanzioni penali di cui all’art.2630 2^ comma n.2 c.c..

Per imputare la responsabilita’ agli organi amministrativi  sara’ necessario individuare con certezza a partire da quale momento l’inadempimento dell’obbligo e’ da imputare ad essi  e quali siano i danni derivanti dal loro inadempimento.

L’amministratore che si vorra’ esimere da   colpa       dovra’,     dunque,    provare    che l’inadempimento non e’ imputabile a sua colpa.

Per provare il nesso causale  fra mancata convocazione dell’assemblea e danno non sara’ di facile entita’;  infatti difficilmente sara’ provabile l’addebito di responsabilita’ in capo all’amministratore in caso di ulteriori perdite per operazioni compiute, nel momento successivo a quello in cui lo stesso avrebbe dovuto convocare l’assemblea, come disposto dall’art. 2446 c.c.

Secondo la  giurisprudenza in atto  raramente sulla base di    piu’ casi    in    cui     gli amministratori avrebbero dovuto convocare l’assemblea,  raramente si  e’   riusciti a provare la loro responsabilita’ in base a tale inadempimento (*).

(*) Per un caso  in cui si affermo’  la responsabilita’   degli       amministratori      per negligente sorveglianza prima che la perdita avesse raggiunto il limite di cui  all’art. 2446 c.c., v. Cass. 5 aprile 1971 n.970 in Casi  e materiali, cit.  a nota 1 del cap. I p.738 V. Anche Trib. di Genova  16/01/1979  che ha ritenuto gli amministratori e i sindaci responsabili delle perdite verificatesi dal momento in cui si imponeva l’applicazione dell’art. 2446 c.c.

Per meglio comprendere quando il capitale e’ stato eroso in misura superiore ad un terzo vi sono tre ipotesi, per le quali la perdita puo’ essere evidenziata:

  • al valore nominale del capitale sociale;
  • alla somma del capitale sociale piu’ le riserve;
  • al capitale sociale , ma dopo che la perdita abbia eroso completamente le riserve esistenti;

a titolo esemplificativo si puo‘ fare  riferimento ad una societa’ che abbia un capitale di 150 e riserve iscritte in bilancio per 20.

L’obbligo prescritto agli amministratori di cui all’art. 2446 c.c. scatterebbe qualora le perdite fossero eccedenti di:

1)   Nel primo caso per perdite eccedenti  150/3, cioe’ 50

2)   Nel secondo caso per perdite eccedenti (150+30)/20, cioe’ 90;

  • Nel terzo caso per perdite eccedenti 20 + 150/3, cioe’ 70.

Mentre le prime due ipotesi sono poco attendibili, poiche‘   la prima implica un’erosione prima del capitale e poi delle riserve,  la seconda che il capitale e le riserve vengano  erose contemporaneamente, in caso  di perdite; la terza ipotesi  risulterebbe quella piu’ conveniente secondo i principi civilistici  piu’ comunemente accettati,  per cui  le perdite  andrebbero ad erodere prima le riserve di varia natura  e in un secondo momento il capitale.

Cio‘ in aderenza al principio che il capitale sociale costituisce per i creditori e    per    i terzi  la garanzia piu’ solida.

Quindi secondo un atteggiamento di  responsabile controllo anche durante l’esercizio sociale gli  amministratori dovranno  essere in grado di percepire eventuali    perdite che vanno ad intaccare il capitale; in questo senso, essendo loro  obbligo  quello    di vigilare sull’andamento della gestione sociale, come disposto     dal 2^ comma   del-l’art.2392 c.c.,  devono avere una  percezione della perdita effettiva in ogni momento  della vita sociale; cio’  si  riferisce fra l’altro ad un atteggiamento di urgenza inteso in senso “ragionevole” (Trib. Milano 1.07.1976, in Giur. Comm.,1977, II).

In questo senso puo‘ essere considerato l’art. 2446 c.c., il quale       importa       un intervento tempestivo degli amministratori in caso di perdite del capitale, consen-tendo  ai soci di ridurre il valore nominale del capitale, senza l’applicazione dell’art. 2445, in caso di capitale che risulti esuberante, di cui gia’ trattato precedentemente.

(*) Per un caso  in cui si affermo’  la responsabilita’ degli amministratori per negli-gente sorveglianza prima che la perdita avesse raggiunto il limite di cui all’art. 2446 c.c., v. Cass. 5 aprile 1971 n.970 in Casi  e materiali, cit.  a nota 1 del cap. I p.738 V. Anche Trib. di Genova  16/01/1979  che ha ritenuto gli amministratori e i sindaci responsabili delle perdite verificatesi dal momento in cui si imponeva l’applicazione dell’art. 2446 c.c.

E’ chiaro che nella vita dell’impresa vi possano essere alcune      perdite    di     natura occasionale che possono essere assorbite nell’ambito  di  un  periodo  ristretto, come  nel  caso  delle  attivita’  industriali  che   risentono dell’interruzione della produzione nel periodo estivo; in altri casi puo’ capitare che  vi siano  perdite consistenti e  conti-nuative nel primo periodo di attivita’, come per le aziende che  hanno      bisogno    di investimenti in “knowhow”  in modo massiccio e  che impongono, invece,     notevoli iniezioni di liquidita’ per periodi continuativi.

Per imputare la responsabilita’ agli organi amministrativi  sara’ necessario individuare con certezza a partire da quale momento l’inadempimento dell’obbligo e’ da imputare ad essi  e quali siano i danni derivanti dal loro inadempimento.

L’amministratore che si vorra’ esimere da colpa  dovra’,      dunque,      provare      che l’inadempimento non e’ imputabile a sua colpa.

Per provare il nesso causale  fra mancata convocazione dell’assemblea e danno non sara’ di facile entita’;  infatti difficilmente sara’ provabile l’addebito di responsabilita’ in capo all’amministratore in caso di ulteriori perdite per operazioni compiute, nel momento successivo a quello in cui lo stesso avrebbe dovuto convocare l’assemblea , come disposto dall’art. 2446 c.c.

Secondo la  giurisprudenza in atto  raramente sulla base di piu’   casi     in cui       gli amministratori avrebbero dovuto convocare l’assemblea,      assai  raramente si     e’   riusciti a provare la loro responsabilita’ in base a tale inadempimento (*).

Situazione patrimoniale

Nel caso di una situazione di perdite eccedenti     un     terzo del     capitale      perche’ l’assemblea  possa disporre di tutte le informazioni necessarie per consentire ai soci  di deliberare sara’ necessario   che   gli amministratori   predispongano    una  situa-zione patrimoniale della societa’.

Questa dovra’ rimanere depositata presso la societa’ negli  otto giorni che precedono l’assemblea dei soci (Trib. Cosenza 8-02-1994, in Le societa’ 1994, 1071).

La preparazione di una relazione sulla  situazione patrimoniale della societa’  costitui-sce “ condicio sine qua non” per la validita’ della deliberazione medesima.

In caso di omessa presentazione all’assemblea del documento suddetto vi potranno essere delle conseguenze giuridiche rilevanti in capo agli effetti della delibera stessa.

In alcune pronunce ( Trib. Napoli 20.05.1986, in Societa’ 986. Pag.1011; Trib. Siena 28.03.1984 il nuovo diritto 1984, pag.590) si e’ affermato che la delibera      sarebbe annullabile , poiche’  il disposto normativo dell’art. 2446 c.c. e‘ dettato dalla necessita’ di tutela  dei soci.

Secondo l’orientamento prevalente (Trib. Roma 16.05.1986 in Societa’ 1986,pag.1317; Trib. Milano 11.10.1983 in Societa’ 1984 pag.556)la riduzione del capitale per perdite se adottata in  assenza di una situazione patrimoniale aggiornata  e’ da considerarsi nulla poiche ‘ in contrasto con l’art.2446 c.c. ( Trib. Verona 9.07.1998 in Le societa’ 1988, 1276).

Tale orientamento tende non solo ad effettuare una corretta informazione dei soci nel momento della delibera assembleare ex art.2446 c.c., ma anche quello  di       tutelare l’integrita’ del capitale sociale e la salvaguardia delle ragioni dei terzi.

Criteri  di redazione della situazione patrimoniale

 La situazione patrimoniale deve indicare  i criteri di valutazione seguiti        nella redazione di tale documento contabile, e secondo la dottrina in atto costituisce un vero e proprio bilancio, anche se non redatto in chiusura d’esercizio.

Secondo alcuni correnti di pensiero  la redazione della situazione patrimoniale non e’ gravata dai limiti posti dall’art.2425 c.c. per le valutazioni delle appostazioni  contabi-li, ma deve nello stesso tempo rappresentare l’effettiva situazione  patrimoniale della societa’ (Ferri Le societa’ Torino1987, pag.941).

Si vuol citare il caso di appostazioni contabili come   le   spese       di     impianto     o  l’avviamento o eventuali marchi iscritti in bilancio per   un   valore    effettivamente inferiore a quello reale; cio’ chiaramente non risponde a quanto disposto     dall’art. 2446 c.c., che richiede una situazione patrimoniale, corredata dalle     osservazioni dell’eventuale organo sindacale in carica, che esprima in termini contabili la   reale consistenza dell’impresa.

Si sostiene  ancora che “ la corretta informazione dei soci e il principio della chiarezza nella rilevazione della situazione patrimoniale della societa’ e dalle perdite da   queste sofferte impongono che il bilancio speciale da sottoporre ai soci ex art.2446 sia  redat- to in modo che la perdita subita  sia percepita immediatamente”.

D’altro canto nella redazione della situazione che evidenziera’ l’eventuale  perdita sono   permesse agli amministratori delle deroghe ex art. 2425 c.c. ultimo comma, purche’  vengano fornite le opportune giustificazioni del caso, volte a spiegare con chiarezza  una verita’ contabile  che sia sostanziale e non formale.

Si puo’, dunque, affermare sotto un punto di vista pratico che la giurisprudenza ha ritenuto congrui criteri valutativi identici a quelli relativi al bilancio di esercizio.

  1. A) La determinazione del risutato della gestione deve sicuramente essere svolta dal bilancio d’esercizio  come risulta dall’art. 2423 c.c., che permette con la sua applicazione una maggior tutela dei terzi in un momento cosi’ delicato della vita dell’impresa.
  2. B) Sotto un punto di vista pratico il 2^ comma dell’art. 2446 dispone    che l’assemblea che approva il bilancio d’esercizio successivo al verificarsi della perdita di procedere alla riduzione del capitale, qualora la suddetta perdita non risulti diminuita a meno di un terzo.

Percio’ e’ d’obbligo secondo l’orientamento del legislatore la necessita’ di mettere in relazione la perdita risultante dalla situazione patrimoniale a quella iscritta         nel successivo esercizio ,secondo parametri ovvero criteri di valutazione confrontabili fra di loro, come quelli derivanti dall’applicazione dell’art.2423 c.c.

Da  quanto esposto sopra si puo’ dunque propendere per la necessita’  di allegare alla situazione patrimoniale propriamente detta un conto economico, sebbene cio’ non sia richiesto dal codice civile e non costituisca un limite  alla necessaria  omologazione dell’eventuale delibera dell’assemblea.

Infatti il conto economico unito alla situazione patrimoniale puo’ mettere in luce nell’attivita’ d’impresa  in esame quegli  aspetti illustrativi necessari, con gli opportuni dettagli di conto, che permettano di comprendere   in modo piu’ analitico un momen-to particolarmente grave della vita dell’impresa.

Per dare un’immagine completa della societa’  potra’ essere redatta una relazione degli amministratori e in particolar modo una relazione del Collegio  Sindacale,        in     cui l’organo di controllo dovra’ esprimere il proprio parere in merito alla correttezza       e attendibilita’ dei dati esposti da parte degli amministratori.

Queste relazioni dovranno indicare i criteri adottati nella redazione dei  prospetti , esprimere eventuali giudizi di  merito sulle cause che hanno prodotto  le perdite e fare le opportune proposte per gli opportuni provvedimenti da  adottare.

Data della situazione patrimoniale

Secondo la dottrina la data relativa alla situazione patrimoniale da sottoporre al vaglio dell’assemblea chiamata a deliberare sulle perdite eccedenti il terzo del capitale non   deve essere anteriore a quattro mesi o sei mesi rispetto alla data dell’assemblea stessa.

Tuttavia, secondo la Giurisprudenza del Tribunale di Milano, la situazione patrimoniale deve essere relativa ad una data  anteriore di non oltre 60 giorni rispetto a quella dell’assemblea che dovra’ poi deliberare per l’applicazione dell’art.2446 c.c. Infatti cio’ dipende dal fatto che gli amministratori devono assumere un atteggiamento tempestivo ai fini della convocazione dell’assemblea.

La dottrina afferma invece che il termine  di 60 giorni non essendo fissato dalla legge trova smentita nel:

  1. 2^ comma dell’art.2446 c.c. per il quale l’assemblea deve essere convocata entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio successivo a quello nel quale e’ stata rilevata la perdita o entro il maggior temine mai superiore a sei mesi da tale chiusura, se fissato dall’atto costitutivo in caso di eventi particolari;
  2. nell’art.2501-ter  c., per cui la situazione non deve essere anteriore a quattro mesi rispetto alla data di deposito nella sede della societa’, del progetto di fusione .

Quindi, in  conclusione,  la riduzione del capitale per perdite puo’ essere legittimamente deliberata sulla base di una situazione patrimoniale non anteriore a quattro mesi o sei mesi dal giorno dell’assemblea che dovra’ deliberare in merito, a’ sensi dell’art. 2446 c.c.;

tuttavia sembra evidente l’apprezzamento generalmente applicato dal  Tribunale  di  Milano, che impone una situazione quanto piu’ aderente alla data della       delibera assembleare sulla  situazione di perdita, rispecchiando essa  piu’ da vicino   la realta’ economica  effettiva del momento.

In caso di omessa presentazione all’assemblea del documento suddetto vi potranno essere delle conseguenze giuridiche rilevanti in capo agli effetti della delibera stessa.

Secondo quanto risulta da alcune   pronunce ( Trib. Napoli 20.05.1986, in Societa’ 986. Pag.1011; Trib. Siena 28.03.1984 il nuovo diritto 1984, pag.590)    la delibera sarebbe annullabile , poiche’  il disposto normativo dell’art. 2446 c.c. e’      dettato dall’esigenza di tutela dei soci.

Secondo l’orientamento prevalente (Trib. Roma 16.05.1986 in Societa’ 1986, pag.1317; Trib. Milano 11.10.1983 in Societa’ 1984 pag.556) la riduzione del capitale per perdite se adottata in  assenza di una situazione patrimoniale aggiornata  e’ da considerarsi nulla poiche‘  in contrasto con l’art.2446 c.c. ( Trib. Verona 9.07.1988 in Le societa’ 1988,1276).

 Riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale ex art. 2447 c.c.

 Ai fini dell’art. 2447 c.c. nel caso di perdite eccedenti il terzo del capitale sociale, il quale viene a ridursi al di sotto del minimo di legge , e’ necessaria la convocazione tempestiva  dell’assemblea da parte degli amministratori per deliberare la riduzione al disotto del minimo legale o la trasformazione della societa’.

La suddetta convocazione sara’ necessaria al verificarsi contemporaneo delle due condizioni:

1) la perdita deve essere superiore ad un terzo del capitale;

2) la riduzione del capitale deve essere al di sotto del minimo legale;

Quindi, anche in presenza di una societa’ con capitale inferiore al minimo legale, la stessa potra’ continuare ad operare finche’ la perdita non abbia superato il terzo del capitale.

Si puo’  affermare  che il legislatore e’ tollerante nel caso di perdite inferiori al terzo del capitale; infatti in caso contrario le societa’ costituite con capitale minimo dovrebbero prendere provvedimenti continui ai fini dell’art. 2447 c.c., senza i quali le stesse dovrebbero essere sciolte.

Ai fini della situazione patrimoniale di cui ampiamente trattato relativamente  al-l’art.2446 c.c. ,si ricorda che l’obbligo  di presentare il suddetto documento esiste anche nel caso di perdite che riducano il capitale al di sotto del minimo legale.Per completezza di trattazione si vuol citare, tuttavia,  l’orientamento opposto di alcune   alcune pronunce  giurisprudenziali (Trib. Milano 25.1.1954 in Foro Italiano 1955, I col.148), per le quali l’informativa  disposta ai fini dell’art. 2446 c.c. non sarebbe obbligatoria nel caso di cui all’art. 2447 c.c., poiche’ nel  caso di capitale ridotto al di sotto del minimo legale, i  soci dovrebbero sottostare ad un comportamento imposto dalla normativa.

Tuttavia   sotto un punto di vista oggettivo l’orientamento piu’ comunemente accettato dalla giurisprudenza per  la fattispecie di cui all’art. 2447 c.c. e’ quello di    considerare tale disposto normativo un caso specifico, di cui al gia’ citato art. 2446 c.c.,       ovvero della perdita eccedente il terzo del capitale.

Quindi  per ottenere  una maggior tutela dei creditori  sara’ necessario redigere una  situazione patrimoniale anche ai fini dell’art. 2447 c.c., sebbene      non        prevista espressamente dalla normativa civilistica.

di  Giuseppe Vittorio – dottore commercialista  Milano

Condividi con ...Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email