Startup

L’avvio di un’attività’ professionale sia essa di servizi che quella commerciale di vendita di beni fa si’ che inizialmente sia necessario fare un piccolo piano di fattibilità che permetta di pianificare spese per eventuali investimenti ovvero quanto necessario per lavorare in modo coerente con i mezzi e le risorse finanziarie a disposizione.

Uno dei primi problemi da risolvere e’ la scelta della figura giuridica che meglio risponda al soggetto che decide di cominciare l’attività di cui sopra.

Di particolare importanza e’ rilevare che mentre il professionista non e’ soggetto al fallimento l’imprenditore commerciale in quanto ditta individuale ha una responsabilità illimitata nei confronti dei creditori, rispondendo con tutti i suoi beni, anche quelli personali.

E’ sufficiente la semplice iscrizione alla Camera di Commercio della provincia in cui ha sede l’impresa individuale.

Elementi a favore:

  • Semplicità della tenuta della contabilità.
  • Non c’è l’obbligo di redazione del bilancio.
  • Spesso c’e’ una limitata affidabilità creditizia.
  • Costi di gestione limitati.

Si preferisce questa struttura per attività che non richiedono investimenti ed attività che comportano rischi limitati ed attività che non danno luogo a grossi utili.

SOCIETÀ DI PERSONE

Società di persone sono le più semplici ed economiche e per questo sono generalmente preferite dalla piccola impresa. Le società di persone sono:

Società semplice;

Società in nome collettivo;

Società in accomandita semplice;

Elementi distintivi:

Nella società semplice e nella società in nome collettivo, ogni socio risponde verso i creditori anche con i beni personali.

Nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono verso i creditori anche con i beni personali, mentre i soci accomandanti rispondono verso i creditori entro i limiti della quota di capitale che hanno conferito.

La società semplice può avere come oggetto:

  • la gestione di immobili,
  • le attività professionali in forma associata,
  • le attività di tempo libero
  • le attività agricole.

Mentre la società in nome collettivo e quella in accomandita semplice possono esercitare anche imprese commerciali.

– Non è richiesto un capitale sociale minimo per avviare l’attività.

– La costituzione della società di persone avviene per atto pubblico in presenza di un notaio, tranne che per la società semplice (s.s.) per la quale non è necessaria alcuna scrittura se non nel caso in cui i soci conferiscano nella società beni immobili.

– Le decisioni dei soci possono essere prese anche informalmente senza la necessità di convocare un’assemblea dei soci.

– Obbligo di redigere un rendiconto annuale: si tratta di un vero e proprio bilancio che tuttavia non è reso pubblico come invece è richiesto alle società di capitali.

– La tassazione fa riferimento ai soci, cioè alla parte di reddito prodotto e proporzionale alla quota di capitale che i soci hanno conferito.

– Le società di persone possono scegliere la contabilità semplificata.

E’ preferibile nelle seguenti situazioni:

  • per attività che non richiedono grandi investimenti
  • per attività che comportano rischi limitati
  • per attività che non creano ingenti utili netti.

I soci accomandanti rispondono verso i creditori entro i limiti della quota di capitale conferita.

SOCIETA’ DI CAPITALI

Le principali società di capitali sono la società per azioni e la società a responsabilità limitata.

Nelle società di capitali l’elemento patrimoniale supera quello personale, nel senso che il socio e’ rappresentativo per la quota di capitale sottoscritta e non per le sue doti personali, come invece succede nelle società di persone.

Le società di capitali mantengono il patrimonio del socio completamente separato dalla società, la quale incorpora pure la personalità giuridica; i creditori si possono rivalere solo sul patrimonio della società. La Srl e la Spa rispondono dei debiti contratti con il patrimonio sociale; la responsabilità del socio e’ limitata alla quota sottoscritta o ai beni conferiti.

Nelle società di capitali vi e’ separazione netta tra proprietà ed amministrazione. L’amministratore può essere anche non socio della società. Le decisioni assembleari vengono prese collegialmente con il diritto di voto che è proporzionale alla partecipazione al capitale.

Nella Srl i soci possono conferire denaro, opere e servizi. Nelle srl il capitale e’ suddiviso in quote sottoscritte dai soci che corrispondono ad una percentuale del capitale sociale, Il capitale delle Spa e’ costituito da azioni.

In base alle quote o alle azioni secondo il tipo di società, i soci dividono gli utili e votano in assemblea, a meno che nello statuto siano previsti diritti particolari per uno o più’ soci. La società di capitali e’ preferibile quando il rischio e’ elevato poiché’ la responsabilità del socio e’ collegata solo alla quota di capitale sottoscritta.

ARTICOLI

ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI

Sulla rottamazione delle cartelle esattoriali e altri atti debitori possibile fino a Marzo prossimo Equitalia ha recentemente chiarito alcuni dubbi interpretativi rispondendo ad una serie di quesiti posti dall’Ordine dei commercialisti di Roma.

Rinuncia alla rottamazione

E’ possibile per il contribuente che ha presentato istanza di rottamazione non aderire al piano di rateazione concesso (massimo cinque rate) e proseguire invece nel pagamento degli importi originari già precedentemente rateizzati?

Da chiarire in questo caso che il contribuente che ha presentato la dichiarazione/richiesta di rottamazione può rinunciarci dichiarando tale rinuncia entro il 31 Marzo 2017.

Se non lo fa entro questo termine può comunque decadere dalla rottamazione non pagando la prima od unica rata stabilita da Equitalia e tornando quindi al piano originario di rateizzazione.

Il contribuente decaduto da una rateizzazione può accedere alla rottamazione?

Possono accedere i carichi già rateizzati alla data di entrata in vigore del Dl 193 (24/10/2016) per i quali il contribuente, alla data del 31/3/2017, risulta in regola con i pagamenti delle rate fino a fine Dicembre 2016. Pertanto il contribuente che fosse decaduto prima del 24 Ottobre 2016 può accedere alla rottamazione.

Equitalia ha precisato che per ottenere la rottamazione devono risultare pagate TUTTE le rate al 31 dicembre 2016.

In caso di avviso di accertamento emesso entro il 31/12 rientrano nella rottamazione i ruoli, avvisi di accertamento esecutivi, avvisi INPS, etc, che sono in carico di Equitalia entro il 31/12/2016.

Per i carichi iscritti a ruolo la data di consegna al concessionario si intende fatta:

  • per i ruoli trasmessi tra il giorno 1 e il giorno 15 del mese: il giorno 25 dello stesso mese;
  • per i ruoli trasmessi tra il giorno 16 e l’ultimo giorno del mese: il giorno 10 del mese successivo.

(Art.4 DM 321/1999)

Presentazione richiesta tramite delegato – si può presentare per Pec

Nel modello DA1 di richiesta di rottamazione il contribuente può “domiciliarsi” presso un delegato indicandone l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), e il delegato può inoltrare la richiesta utilizzando tale indirizzo. In questo caso Equitalia ricorda che sul modulo va compilata anche la delega e va allegato il documento di identità del contribuente delegante. Il delegato riceverà tutte le comunicazioni riguardanti la pratica.

Presentazione richiesta e pignoramento attivo:

A seguito della presentazione della richiesta di adesione Equitalia non procede con nuove azioni cautelari e/o esecutive (pignoramento, ipoteca, fermo amministrativo, etc.) e non può proseguire con quelle già avviate a condizione che le medesime non siano già in fase avanzata dell’iter procedurale. Dipende quindi dalla fase in cui si trova l’azione esecutiva.

Contributi comunali (dell’ente Ama di Roma nel caso specifico) iscritti a ruolo e rateizzati, si possono rottamare?

Equitalia chiarisce che in questi casi occorre innanzitutto che l’ente debitore la autorizzi a rateizzare i carichi iscritti a ruolo. Se vuole l’ente può infatti emettere piani di rateizzazione in proprio dilazionando, per esempio, anche solo l’imposta e non sanzioni ed interessi. In questi casi il contribuente può aderire alla rottamazione, nei limiti di legge, per il carico residuo in riscossione.

Quante domande di rottamazione si possono presentare?

Equitalia risponde che il contribuente può presentare più dichiarazioni di adesione anche per singole cartelle e nell’ambito delle stesse per singoli ruoli. Rottamazione cartelle erede. Possibile?

Un erede ha ottenuto lo storno delle sanzioni dalle cartelle esattoriali ereditate. Aderendo alla rottamazione delle cartelle potrebbe ottenere lo storno anche degli interessi di mora. La risposta è si, è possibile aderire.

Rateizzazione formata da più cartelle non tutte da rottamare: come si muove il contribuente?

Il contribuente in questo caso deve continuare a pagare le rate delle cartelle che non intende rottamare, non utilizzando ovviamente i bollettini rav della rateizzazione cumulativa ma utilizzando il sito di Equitalia (pagamento online) o recandosi presso gli sportelli della stessa.

Situazione debitoria del contribuente sviluppata in più Province o Regioni: l’istanza può essere unica?

Una dichiarazione di adesione può contenere cartelle/documenti riferiti a più ambiti territoriali (province); deve essere presentata – però – ad uno de gli ambiti in cui si è iscritti anagraficamente.

Rita Sabelli, responsabile Aduc aggiornamento normativo

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