Ultimamente il risanamento dell’impresa in crisi con l’introduzione di accordi negoziali ad hoc ha visto aumentare il valore aziendale di alcune imprese.
Le novità perseguite dal legislatore hanno visto comporre in modo concordato la crisi di impresa con la valorizzazione di accordi negoziali ben costruiti.
Al posto di procedure di liquidazione fallimentari difficili da gestire le imprese in crisi che vogliano preservare il loro valore intrinseco hanno cercato di prendere spunto dai vantaggi offerti dal legislatore.
Esistono diverse procedure, che mirano al superamento della crisi e che tentano di avviare un processo di risanamento aziendale per l’impresa.
L’aspetto fondamentale di ciò è che venga predisposto un piano di risanamento in cui vengano compresi i motivi della crisi, in cui ne vengano sviscerate le cause, per implementare soluzioni costruttive ed inteventi risolutivi volti a superare le difficoltà innestate dalla crisi di impresa.
In tali momenti le aziende che non riescono a far fronte ai propri impegni finanziari, tuttavia dispongono di quel patrimonio aziendale che rende i prodotti e i propri servizi speciali ed unici per i propri clienti seppur in un momento di difficoltà oggettivo.
L’azienda, quindi, ha la possibilità di indirizzare la propria attività sui prodotti principali redigendo un accordo di ristrutturazione con i creditori, per superare, quindi, il momento di difficoltà finanziarie e ritornare ad una fase distabilità.
In altre situazioni oggettive relative ad impianti vetusti o superati ovvero all’innesto di una nuova tecnologia (ad esempio nel caso di nuova normativa europea nel packaging come a metà degli anni ’90) si puo’ dare luogo ad una procedura il cui obbiettivo sia quello di liquidare il patrimonio dell’azienda sia per gli interessi dei creditori sia tutela degli amministratori.
Come risanare l’azienda?
In ordine di progressione logica il primo passo da seguire il e’ turnaround aziendale ovvero quel processo di ri risanamento derivante da un accordo con i creditori che pone al centro i flussi aziendali prodotti dall’azienda; quindi il piano di risanamento (art. 67 L.F.), l’accordo di ristrutturazione dei debiti come da art. 182 bis L.F. e il concordato preventivo.
Il turnaround aziendale
Nel turnaround aziendale l’impresa dirige le risorse residue disponibili nello sviluppare l’attività che le permette di competere con maggior successo, abbandonando le attività non dipendenti dalla gestione caratteristica
I flussi di cassa avranno un livello primario di coinvolgimento con la gestione del circolante e degli investimenti che diventano fondamentali per un’opportuna programmazione. Sarà importante rinegoziare e scadenziare i debiti bancari in modo coerente.
Il piano di risanamento ex art. 67 3 co. lett. d) L.F.
Una volta stabilita la situazione straordinaria di partenza dell’azienda oggetto di risanamento viene delineato il piano di risanamento che viene predisposto da un advisor, delegato dall’imprenditore, che dà una pianificazione delle azioni da compiere e delle strategie che dovra’ seguire l’azienda nel turnaround.
Tale documento deve tracciare contenuti e percorsi del risanamento con la possibilita di predisporre strumenti di controllo intermedi e finali.
Inoltre all’interno di esso si dovranno determinare i contenuti ovvero le strategie da mettere in atto per arrivare ai risultati conseguibili.
I documenti di cui e’ composto il piano sono:
- il piano industriale nel quale vengono delineati gli obbiettivi futuri dell’impresa a seguito dell’intevento di risanamento; in pratica viene ridisegnato l’impianto produttivo attraverso interventi razionali che permettano all’impresa di raggiungere nuovamente l’equilibrio e la redditività prospettiva nel corso di qualche esercizio.
- il piano economico finanziario e’ un piano previsonale fino a 5 anni che viene predisposto per determinare i flussi di cassa che saranno generati dalla gestione corrente e da quella straordinaria.
- le banche sottoscrivono un accordo col quale concedono all’azienda una temporanea sospensione al pagamento dei debiti aziendali e verificano poi che l’imprenditore metta in atto il piano che ha presentato.
- in sintesi gli attori del piano sono: l’advisor finanziario che supporta il piano e lo negozia con le banche e i fornitori principali; l’advisor legale che rende il piano conforme alla normativa; i consulenti dell’impresa e, infine, l’attestatore ovvero chi valutrerà il piano predisposto dagli advisor e attesterà la veridicità del piano di fornte ai creditori e la fattibilità finanziaria dell’operazione nel suo complesso.
Il piano di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis L.F.)
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono un istituto negoziale previsto dal nuovo ordinamento per le aziende in crisi; questo prevede un accordo con creditori che rappresentino almeno il 60% dei debiti complessivi dell’azienda, con ampia libertà nella scelta delle soluzioni finanziarie, finalizzato al risanamento dell’impresa. Ai creditori rimanenti che non aderiscono all’accordo deve essere garantito il ripagamento del credito. L’accordo di ristrutturazione dei debiti che deriva dall’art. 182 bis L.F.viene attestato da un professionista e viene omologato dal tribunale. L’accordo è particolarmente utile per definire i rapporti con pochi creditori esperti in materia: in pratica è una soluzione ottimale se i debiti aziendali sono contratti prevalentemente con le banche.
Il nuovo concordato preventivo (art. 160 LF.)
E’ lo strumento di risanamento più complesso: prevede un piano di risanamento ed un accordo di ristrutturazione del debito a valere sull’intero debito aziendale ed ha natura procedurale. A differenza del “vecchio” concordato, il nuovo strumento concorsuale deriva dalle novità innestate dalla legge fallimentare; può essere sia di continuità che liquidatorio, con l’obbiettivo di salvare l’impresa in crisi, evitandone il fallimento.
Il concordato preventivo come innovato non contiene contenuti minimi all’accordo di ristrutturazione dei debiti e permette all’azienda proponente di graduare i debiti chirografari che su quelli assistiti da garanzia secondo le proprie possibilità.
I debiti possono essere suddivisi in classi che differenziano la posizione giuridica dei creditori. L’accordo avrà ovviamente forma scritta e deve essere accettato dai creditori, accompagnato dalla relazione di un esperto e depositato per l’omologa del tribunale.
La transazione fiscale ex art. 182 ter con tale disposizione normativa e’ stata inserita esclusivamente nell’ambito del concordato preventivo.
Infatti la norma ha previsto che la transazione venga proposta contestualmente al piano di cui all’art. 160 L.F. escludendo gli accordi di ristrutturazione di cui all’art. 182 bis L.F.
La predetta modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008 ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla medesima data nonché alla procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art.22 del D.lgs. cit.).